mercoledì 26 settembre 2018

ITALIA/LAVORO La Consulta affossa il Jobs Act: «Tutele crescenti illegittime»


Massimo Franchi – Il manifesto
27 settembre ’18

La vendetta della Cgil contro Renzi è servita. A tre anni e mezzo dall’entrata in vigore del Jobs act la Corte costituzionale (come aveva già fatto con Italicum e riforma Madia) boccia l’architrave della riforma renziana: il contratto a tutele crescenti. Quello che ha sostituito il contratto a tempo indeterminato, quello senza articolo 18. Quello che di «tutele crescenti» aveva solo l’indennità di licenziamento: due misere mensilità per anno di anzianità sul posto di lavoro perso.
PER ORA SIAMO ANCORA ad un comunicato stampa e bisognerà attendere la sentenza. Già il titolo però è inequivocabile: «Illegittimo il criterio di determinazione dell’indennità di licenziamento». Nel merito la certezza è che «la previsione di un’indennità crescente in ragione della sola anzianità di servizio del lavoratore – prevista dall’articolo 3 del Decreto legislativo 23 del 2015 (il primo del Jobs act) è, secondo la Corte, contraria ai principi di ragionevolezza e di uguaglianza e contrasta con il diritto e la tutela del lavoro sanciti dagli articoli 4 e 35 della Costituzione», che fanno riferimento alla «condizioni del lavoro» e la «elevazione professionale».
IL PRONUNCIAMENTO della Consulta riguardava il caso di una lavoratrice (Federica Santoro) di un’azienda di catering di Roma (la Settimo Senso Srl) licenziata «per giustificato motivo oggettivo» economico che lo aveva impugnato, assistita dalla Filcams Cgil di Roma Nord e dall’avvocato Carlo de Marchis. Un licenziamento palesemente illegittimo che, grazie alla Jobs act renziano, il datore di lavoro ha potuto effettuare pagando poche migliaia di euro: le 4 mensilità minime.
Il giudice Maria Giulia Cosentino di Roma chiamò in causa la Corte Costituzionale nell’agosto 2017 rilevando come «l’indennità risarcitoria» troppo bassa «non riveste carattere compensativo né dissuasivo ed ha conseguenza discriminatorie». «A parità di necessità di ridurre il personale, l’azienda privilegerà sempre la meno costosa e problematica espulsione dei lavoratori in regime di Jobs act».
MARTEDÌ LA DISCUSSIONE in Corte Costituzionale è stata tutta incentrata sul decreto Dignità. L’avvocatura dello Stato che rappresentava il governo (ora giallo-verde) ha sostenuto che il recente decreto a firma Luigi Di Maio risolvesse la controversia: aumentando le indennità – a 6 mesi la minima, a 36 la massima – la Corte doveva rimandare al giudice Cosentino il caso e farle semplicemente applicare la nuova norma che superava le osservazioni del tribunale di Roma.
MA I GIUDICI, GUIDATI dalla relatrice Silvana Sciarra hanno evidentemente valutato che così non fosse. «Il sistema di calcolo delle indennità rimane troppo rigido e irragionevole per tutelare uno dei principi fondamentali della nostra costituzione: la dignità del lavoro», commenta Carlo de Marchis. La vittoria però non è completa: «La giudice Cosentino aveva sollevato anche «il contrasto con l’articolo 3 della costituzione» per la disparità di trattamento fra i lavoratori assunti dopo il 7 marzo 2015 – e dunque col Jobs act. «La Corte non lo menziona e dunque non rimette, almeno per ora, in discussione la cancellazione dell’articolo 18», annota de Marchis.
La rivalsa della Cgil riguarda anche la stessa Consulta. Il 10 gennaio 2017 l’alta corte aveva bocciato il referendum abrogativo della Cgil che puntava al ripristino (e allargamento) dell’articolo 18. «Quel giorno abbiamo deciso di impugnare il massimo numero di licenziamenti e rivolgerci alla Comitato europeo dei diritti sociali per contestare la riforma», spiega il responsabile dell’Ufficio giuridico e vertenze Lorenzo Fassina. Di «decisione importante e positiva» parla Susanna Camusso.
MENTRE PIETRO ICHINO attacca la Consulta – «con un solo voto di maggioranza e un membro giuslavorista (Giulio Prosperetti) in missione» – e sostiene che mantenendo i valori delle indennità «la sentenza non scalfisce il contenuto essenziale del Jobs act», la linea della maggior parte dei giuslavoristi è chiara: «Viene scardinato il Jobs act nella sua previsione dell’indennizzo, il firing cost propugnato da Pietro Ichino: il giudice tornerà a valutare e definire l’indennità caso per caso». «Siamo davanti ad un’eterogenesi dei fini: il Jobs act voleva dare una tutela irrisoria ai licenziamenti illegittimi, d’ora in poi invece qualunque licenziato può chiedere da 6 a 36 mensilità», chiosa l’avvocato Pierluigi Panici. Per Piergiovanni Alleva «la sentenza è sicuramente un progresso, ma può essere deludente: ha portato a dignità il sistema di indennizzo esclusivamente monetario, bocciando lo scalettamento, mentre rimane fuori l’articolo 18 per cui servirebbe un nuovo referendum».
Di sicuro ora però la politica dovrà intervenire per modificare il Jobs act e l’articolo 18 potrebbe tornare d’attualità.

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