La nuova formulazione del
603-bis si è rivelata utile soprattutto nelle inchieste relative a casi meno
palesi, ma non per questo meno gravi, che riguardano settori diversi da quello
agricolo. L'attività di ricerca del centro “L’altro diritto”
Emilio
Santoro, Chiara Stoppioni, Rassegna sindacale
20
luglio 2018
Contrariamente
a quanto normalmente si ritiene, la maggior parte degli stranieri vittime di
sfruttamento sono regolari, non pochi non sono propriamente “stranieri”, in
quanto cittadini dell’Unione europea, e non è trascurabile tra essi la presenza
di lavoratori italiani sfruttati. Nelle 46 inchieste (intraprese da 16 procure)
monitorate dal centro interuniversitario di ricerca “L’altro diritto”, 5 vedono
coinvolti, come lavoratori sfruttati, cittadini italiani, sovente impiegati
congiuntamente ad altri lavoratori stranieri.
In
linea con quanto segnalato da molti rapporti delle Nazioni Unite, i soggetti in
attesa di una decisione sulla protezione internazionale appaiono
particolarmente vulnerabili ed esposti allo sfruttamento. In un’inchiesta a
Cosenza è lo stesso gestore del centro di accoglienza a essere imputato per
sfruttamento. Ma, al di là di questo caso eclatante, i richiedenti asilo sono
spesso sfruttati nelle fabbriche tessili a conduzione cinese nel Pratese e nel
Napoletano e in agricoltura.
Nonostante
l’articolo 603-bis del codice penale, rubricato “Intermediazione illecita e
sfruttamento del lavoro”, sia stato introdotto nel 2011 in reazione a gravi
episodi di sfruttamento del lavoro agricolo verificatisi nel Sud Italia e
modificato dalla legge 199/2016, rubricata “Disposizioni in materia di
contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in
agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo”, delle 46
inchieste oggetto di monitoraggio 19 procedimenti concernono fatti verificatisi
nel Centro-Nord, e ben 12 attengono a comparti produttivi diversi da quello
agricolo.
La
nuova formulazione del 603-bis, che ha svincolato la persecuzione dello
sfruttamento dall’intermediazione del caporale, si è rivelata utile soprattutto
nelle inchieste relative a casi di sfruttamento meno palesi – ma non per questo
meno gravi – che riguardano settori diversi da quello agricolo, in cui l’abuso
perpetrato in danno del lavoratore si cela dietro un velo di legalità.
Significativo è il caso della procura di Prato, che unitamente alla procura di
Napoli, per combattere lo sfruttamento dei lavoratori nelle aziende tessili,
prevalentemente a conduzione cinese, sembra avviarsi a fare un uso consistente
di questo articolo, grazie alla sua nuova formulazione che, a differenza della
vecchia, consente di perseguire il datore di lavoro a prescindere della
presenza dell’intermediazione.
L’importanza
dell’articolo 603-bis per le inchieste di sfruttamento lavorativo in settori
diversi da quello agricolo è confermata dal dato sull’impiego delle misure
cautelari: su 46 misure disposte, a fronte di 53 richieste, 24 sono relative a
casi di sfruttamento in agricoltura e 22 ad altri settori. Con riguardo alla
gravità dei fatti, nel corso del dibattito parlamentare è emersa la
preoccupazione che la nuova formulazione dell’articolo 603-bis avrebbe
consentito la persecuzione penale di mere irregolarità amministrative.
Dal
monitoraggio in corso emerge che soltanto due delle nove inchieste promosse ex
articolo 603-bis nuova formulazione riguardano fatti commessi senza
l’aggravante della violenza o minaccia e in esse, comunque, ricorrono le altre
aggravanti previste dal quarto comma dell’articolo (aver commesso il fatto a
danno di più di tre lavoratori, di lavoratori minorenni, aver esposto i
lavoratori a grave pericolo). Non si riscontrano inchieste condotte per la
fattispecie in questione nella sua forma non aggravata.
A
conferma della gravità delle situazioni oggetto delle inchieste sta il dato che
in sei di esse è stato contestato anche il reato di associazione a delinquere e
in una quello di riciclaggio. Le semplici trasgressioni occasionali della
normativa di settore continuano a confluire nell’ambito applicativo degli
illeciti contravvenzionali di cui al dlgs 276/2003, l’articolo 603-bis del
codice penale viene invocato limitatamente a situazioni di grave sfruttamento
lavorativo in cui, di regola, ricorre contestualmente più di un indice
sintomatico.
L’articolo
603-bis del codice penale sembra, al contrario, proteggere i datori di lavoro
da imputazioni più gravi. Prima della sua entrata in vigore veniva utilizzato
il delitto punito di estorsione (articolo 629 del codice penale), che prevede
una pena più severa per il datore di lavoro che, minacciando il licenziamento o
la mancata assunzione, costringe ad accettare condizioni di sfruttamento.
Le
condotte punibili ex 603-bis del codice penale possono inoltre rientrare in
fattispecie molto più gravi, quali la riduzione in condizioni di schiavitù o
servitù (articolo 600 codice penale) e la tratta di esseri umani (articolo 601
codice penale), entrambi puniti con una pena che va da un minimo di 8 a un
massimo di 20 anni di reclusione. Due dei procedimenti analizzati, arrivati
alla sentenza di primo grado, testimoniano in modo evidente la funzione
“protettrice” dei datori di lavoro dell’articolo 603-bis rispetto a queste più
gravi incriminazioni.
Il
primo caso è quello della recente sentenza del Tribunale di Napoli, emessa in
relazione a un episodio di sfruttamento lavorativo che vedeva coinvolti alcuni
cittadini del Bangladesh, reclutati nel loro paese di origine con la falsa
promessa di un impiego ben remunerato presso alcune imprese tessili di un loro
connazionale. L’imputato principale, con l’aiuto di alcuni complici, dapprima
si è adoperato per promuovere l’ingresso irregolare degli stranieri sul
territorio italiano e, successivamente, li ha impiegati presso le sue fabbriche
in condizioni di sfruttamento.
Gli
imputati sono stati condannati per associazione per delinquere (articolo 416
codice penale), favoreggiamento dell’immigrazione clandestina (articolo 12,
commi 3, 3-bis e 5, dlgs 25 luglio 1998 n. 286) e sfruttamento lavorativo.
L’episodio risale a un periodo antecedente al 2016, ma si è potuto applicare
l’articolo 603-bis codice penale nella sua originaria formulazione, perché
l’imprenditore ha svolto un ruolo attivo anche nella fase di reclutamento.
Senza
il ricorso all’articolo 603-bis l’imputato sarebbe stato perseguito per tratta
di esseri umani, ricorrendo, nella vicenda riportata, tutti gli elementi che
integrano questo reato: la condotta (di reclutamento) le modalità (di
approfittamento di una situazione di debolezza soggettiva) e la finalità di
sfruttamento richiesta. Senza il 603-bis sarebbe dunque, probabilmente, stato
condannato a una pena molto più alta. Merita di essere sottolineato che, dopo
la recezione della direttiva Ue del 2011 sulla tratta, questo reato si
configura anche se il reclutamento a cui segue l’impiego e lo sfruttamento, non
viene effettuato all’estero, ma tutti gli elementi del reato si verificano
entro i confini nazionali (cosiddetta “tratta interna”).
Per
quanto riguarda il reato di schiavitù questo è stato addebitato dalla Corte
d’assise di Lecce, chiamata a pronunciarsi in merito ai gravi fatti di
sfruttamento lavorativo avvenuti dal 2008 all’agosto del 2011 nelle campagne di
Nardò ed emersi a seguito dell’omonima rivolta, a tre imprenditori e otto
caporali. I fatti in questione erano avvenuti prima dell’entrata in vigore del
603-bis.
Si
segnala con rammarico che, sebbene la legge 199 abbia previsto di assicurare
alle vittime di sfruttamento lavorativo una protezione sociale ex articolo 18
Testo Unico sull’immigrazione (analoga a quella concessa alle vittime di
sfruttamento sessuale), nei procedimenti esaminati non c’è traccia di
concessione di tale misura.

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