di Federico Martelloni, Micromega
Come ci ha insegnato Stefano
Rodotà, la dignità è una cosa seria: un governo che chiude i porti dovrebbe,
come prima cosa, avere il pudore di non usare questa parola per qualificare
alcuno dei propri provvedimenti. Ciò detto, la bozza del Decreto, così
impropriamente nominato, contiene alcuni elementi in controtendenza rispetto
alle più recenti riforme in materia di LAVORO che vanno sottolineati, sia per
comprenderne l’effettiva portata, sia per riconoscere che non sono sufficienti
a determinare l’annunciata e radicale “inversione di rotta”. Eppure ne avremmo
estremo bisogno, posto che, per almeno tre generazioni, il lavoro, invece di
coniugarsi con la libertà, come vorrebbe la Costituzione, è divenuto, essenzialmente,
precarietà e ricatto.
1. Contratti a termine e somministrazione a
tempo determinato.
Se il Jobs Act aveva
completamente sganciato i rapporti temporanei (lavoro a termine e
somministrazione a tempo determinato) da ogni effettiva esigenza di carattere
temporaneo (a-causalità), la bozza di Decreto, giustamente, reintroduce la
giustificazione causale per le assunzioni a termine e la somministrazione a
tempo determinato. Il problema è che lo fa solo dopo i primi 12 mesi, con il
fondato rischio, peraltro già corso e sperimentato dopo la riforma Monti-Fornero
del 2012, di un enorme turn-over tra giovani lavoratori condannati a ruotare su
contratti di breve durata, rischio che potrebbe aggravarsi per via
dell’abbassamento a 24 mesi della durata massima del contratto tempo
determinato (proroghe e rinnovi inclusi) rispetto ai 36 prima previsti.
2. Somministrazione a tempo indeterminato.
Nessuna restrizione allo staff
leasing, ossia alla somministrazione a tempo indeterminato, introdotta per la
prima volta dalla c.d. riforma Biagi del 2003: l’istituto, che
deresponsabilizza l’impresa, consentendole di operare, anche stabilmente, con
lavoratori dipendenti da un’agenzia terza, resta in piedi, a dispetto delle
dichiarazioni che ne annunciavano la soppressione o il radicale
ridimensionamento, dopo la completa liberalizzazione decisa col Jobs Act (salvo
il limite del 20% sul totale dei dipendenti diretti dell’impresa
utilizzatrice).
3. Rimedi al licenziamento illegittimo.
Viene ritoccato, nel minimo e nel
massimo, l’importo delle indennità previste in caso di licenziamento sprovvisto
di una valida giustificazione, per gli assunti dopo il 7 marzo 2015 (e, dunque,
con “contratto a tutele crescenti”). La soglia minima salirebbe da 4 a 6 mensilità, la massima da 24 a 36, restando,
tuttavia, impregiudicato il meccanismo di calcolo che prevede la
corresponsione, al lavoratore ingiustamente licenziato, di due mensilità, per
ogni anno di anzianità di servizio. Rumoroso, ma poco rilevante, in concreto,
l’innalzamento del tetto massimo (posto che è assai infrequente, tra i nuovi
assunti, lavorare più di 18 anni nella stessa impresa); troppo esiguo – sempre
che sia confermato – l’innalzamento della soglia minima, specie in presenza del
perdurante meccanismo di conciliazione stragiudiziale (art. 6, d.lgs. n.
23/2015) che prevede un dimezzamento degli anzidetti importi.
La reintegrazione, invece, ossia
il più antico ed efficace rimedio contro gli abusi, resta una chimera.
4. Esternalizzazioni oltre-confine.
Bene il capitolo relativo alle
sanzioni per le imprese che, dopo aver beneficiato di aiuti pubblici nei
precedenti 5 anni (ma, inizialmente, dovevano essere 10), trasferiscono
all’estero la produzione, con l’obbiettivo di sfruttare un costo del lavoro più
basso. Ciò, a patto di definire estensivamente la nozione di “delocalizzazione”
e monitorare gli effetti della norma così da scongiurare la cattiva abitudine
del c.d. shopping normativo, cui sono avvezze specialmente – ma non soltanto –
le imprese multinazionali.
5. Lavoro a chiamata, parasubordinazione e
“lavoro digitale”.
Nessuna novità in tema di lavoro
a chiamata, lavoro non subordinato e lavoro digitale tramite piattaforma. Su
queste vecchie e nuove frontiere della precarietà più estrema, in tempo di gig
economy, il Governo, dopo aver prospettato, alla metà di giugno, una vera
“rivoluzione”, a seguito delle lotte dei ciclofattorini impegnati nella
consegna di cibo a domicilio, ha fatto, per ora, retromarcia: la bozza di
articolato, che prevedeva un allargamento della nozione di lavoro dipendente,
tale da agganciare, finalmente, anche le molte forme di lavoro per conto
altrui, mediate da piattaforme digitali e, più in generale, senza soggezione
personale agli ordini di un capo, desueta e indimostrabile in tanti segmenti
dell’attuale sistema produttivo, è stata, per ora, stralciata, in attesa di un
tavolo di confronto tra sindacati e grandi piattaforme digitali, le quali non
vogliono saperne di riconoscere i lavoratori un pieno regime di tutela e
garanzia (malattia, infortunio, gravidanza, ferie, equa retribuzione diretta e
indiretta, tutele contro il licenziamento illegittimo…).
Sull’intera vicenda ha pesato – e
c’è da scommettere che peserà ancora – la ferma opposizione dell’intero fronte
padronale che difende il Jobs Act, in buona compagnia del Partito Democratico,
cui forse si aggiungeranno, in Parlamento, persino Forza Italia e la stessa
Lega, la quale potrebbe contare su “strane maggioranze” per affossare gli
elementi di controtendenza che, faticosamente, compaiono nel “Decreto dignità”.
Insomma, se “la rivoluzione non è
un pranzo di gala”, qui siamo alla vigilia della merenda.
Il che non impedisce, ed anzi,
impone, che vecchi e nuovi lavoratori facciano sentire, forte, la propria voce,
per strappare ciò di cui hanno bisogno in quest’aspra stagione. Del resto, la
lotta alla precarietà e il bisogno di tornare a stringere un legame tra lavoro
e libertà sono divenuti senso comune. E non per merito di Luigi Di Maio.

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