Ndack Mbaye – The Vision
09/08/2018
09/08/2018
Il corpo delle donne è sotto
attacco. Non lo è da ieri e con ogni probabilità non smetterà di esserlo
domani. In questo contesto è necessario difendersi. Con la forza, fisica o
morale, con la giustizia.
Tuttavia, anche la più nobile
delle battaglie corre il rischio di perdere di valore, se chi la combatte non
sa utilizzare i propri strumenti nel modo corretto. Quando poi le istanze del singolo
diventano impresa collettiva, è ancor più importante distaccarsi da
qualsivoglia strumentalizzazione. Diventa necessario mantenere la lucidità di
pensiero e azione, per scongiurare il rischio di trasformarsi da movimento a
orda.
Le battaglie delle donne quindi,
come tutte le altre, avrebbero bisogno di persone che sappiano combatterle, ma
pare che non ce ne siano. L’arma, ormai innocua, è sempre la stessa: una
stancante retorica che si ripete negli slogan e nei contenuti. Questi, per
quanto necessari, condivisibili e fondamentali di fronte agli attacchi del
bigotto che avanza, spesso non sono in grado di smarcarsi da un pensiero comune
di scarsa qualità e altrettanta originalità, che si limita a fare da
contraltare alle barbarie senza mai proporre una narrazione alternativa.
Proprio questo genere di
dibattito si è scatenato negli ultimi giorni in risposta alla sentenza
depositata il 17 luglio presso la Terza sezione penale della Corte di
Cassazione. La vicenda in questione è un caso di stupro: due uomini
cinquantenni hanno violentato una donna approfittando del suo stato di
ubriachezza. In primo grado, nel 2011, il Gip di Brescia non aveva ritenuto
attendibile la donna e ciò aveva portato all’assoluzione dei due uomini. La
sentenza è stata poi ribaltata dalla Corte d’appello di Torino che nel 2017
aveva valutato diversamente il referto del pronto soccorso, rilevando
l’avvenuto tentativo di difesa da parte della donna. Nonostante questo, il
giudice di appello aveva escluso che il reato si fosse consumato mediante
violenza, ritenendo invece che fosse stato realizzato abusando delle condizioni
di inferiorità fisica derivanti dallo stato di ubriachezza della vittima e con
l’aggravante dell’uso di sostanze alcoliche. A questo punto i difensori degli
imputati si sono rivolti alla Cassazione che ha escluso la circostanza
aggravante, pur confermando la condanna per violenza sessuale mediante abuso
delle predette condizioni della vittima.
Visto che si parla di un reato,
credo sia fondamentale riportare l’articolo del codice penale che lo inquadra,
perché è buona pratica ricordare che gli illeciti hanno contorni ben precisi,
che non sono ridisegnati a seconda del piacere e della sensibilità del singolo.
L’art. 609-bis del Codice penale recita: “Chiunque, con violenza o minaccia o
mediante abuso di autorità, costringe taluno a compiere o subire atti sessuali
è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.” La stessa pena è prevista
per chi compie tale reato “abusando delle condizioni di inferiorità fisica o
psichica della persona offesa” o traendola in inganno sostituendosi a qualcun
altro.
Nella sentenza, i giudici della
terza sezione penale scrivono: “Integra il reato di violenza sessuale di gruppo
con abuso delle condizioni di inferiorità psichica o fisica, la condotta di
coloro che inducano la persona offesa a subire atti sessuali in uno stato di
infermità psichica determinato dall’assunzione di bevande alcooliche, essendo
l’aggressione all’altrui sfera sessuale connotata da modalità insidiose e
subdole, anche se la parte offesa ha volontariamente assunto alcool e droghe,
rilevando solo la sua condizione di inferiorità psichica o fisica seguente
all’assunzione delle dette sostanze.” In termini non giuridici significa quindi
che sì, si è trattato di violenza sessuale, e sì, i due uomini hanno abusato
della situazione di confusione della vittima, ma no, tale circostanza non
integra l’aggravante dell’aver commesso il fatto con l’uso di sostanze
alcoliche di cui all’art. 609 ter n. 2 c.p. in quanto la vittima ha
volontariamente assunto alcool prima dell’accaduto.
In questo caso, la donna ha
deciso di bere e ha bevuto. Senza costrizioni né induzioni ad assumere alcool.
Nel suo stato di alterazione, i due uomini l’hanno costretta a un rapporto
sessuale non consenziente. Viene riconosciuta la violenza sessuale, tra l’altro
di gruppo e, quindi, più gravemente punita, ai sensi dell’art. 609 octies c.p.;
viene riconosciuto l’abuso della condizione di minorata difesa dovuto allo
stato di ebbrezza; non viene riconosciuta invece l’aggravante del fatto
commesso con l’uso di sostanze alcoliche , in quanto non sono stati gli uomini
a costringere la donna a bere. Questo non vuol dire che i giudici abbiano
voluto sottintendere che la vittima “se l’è cercata”, e nemmeno la decisione ha
giustificato sconti di pena, come si è tentato di far credere.
Far passare la notizia come
quella di una sentenza che criminalizza la condotta delle donne, di un passo
indietro nella lotta per i diritti, oltre a essere semplicistico, è il vero
attacco alla battaglia civile per le libertà e contro le ingiustizie. Si perde
l’occasione di imbastire una discussione seria e costruttiva sulle possibilità
di riforma del nostro ordinamento e, soprattutto, si dà l’idea di non avere
argomenti validi a fondamento delle proprie argomentazioni. È così che si
aprono le voragini in cui, si insinuano le vere nefandezze che, subdolamente o
esplicitamente, relegano la donna alla sua condizione di vittima senza
giustizia.
Forse
è solo una mia fissa, ma credo che le battaglie vadano combattute insieme. La
necessità di dare risposte concrete alle fasce deboli della nostra società non
deve farci dimenticare l’importanza di comprendere il contesto in cui cerchiamo
tali risposte. Non ha senso interrogarci sull’utilità del carcere se poi
invochiamo il pugno duro ogni qualvolta crediamo sia necessario, dimenticando
il garantismo del nostro sistema giudiziario. In altri termini, non possiamo
scadere in logiche manettare e nel populismo penale solo perché la vittima è
una donna, o solo perché riteniamo che la sua tutela – e tutte le battaglie
connesse alla sua figura – siano più rilevanti rispetto a un qualsiasi uomo,
bianco, cinquantenne e, nel caso, anche stupratore.
Io
sono per l’interrogarsi sul ruolo della punizione anche quando l’oggetto del
reato è una donna. O un migrante, o un povero, o uno sfruttato. L’analisi
politica e giuridica che facciamo guardando agli oppressi diventa sterile
esercizio ideologico quando non siamo in grado di porci domande anche sulla
posizione dell’oppressore. Ogni criminale è la manifestazione di una
corresponsabilità personale, sociale e culturale. Sono questi due gli aspetti
che noi possiamo, e dobbiamo, combattere con tutte le nostre forze. Anche il
peggiore dei delinquenti rappresenta un campo di battaglia su cui altre lotte
sono state perse o, peggio, nemmeno prese in considerazione nella corsa
sensazionalistica alla ricerca di un nemico. C’è chi può essere recuperato e
chi no, ma comunque su tutti è necessario riflettere prima di decidere che
l’unica cosa da fare sia schiaffarlo nell’angolo di una cella.
La
storia della donna che ha subito questa violenza schifosa è una triste vicenda
personale, che è importante non strumentalizzare nel dibattito pubblico. Posso
mettermi nei suoi panni, guardando al dito. Che è carne e sangue, che è vivo.
Ma per guardare alla luna, che è in alto ed è lontana, di lei mi devo
necessariamente svestire.

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