Duccio Facchini - Alteconomia
14 settembre 2018
Nel primo pomeriggio di giovedì 6
settembre l’agenzia di stampa Adnkronos ha pubblicato la bozza del decreto
legge -e dell’allegata relazione illustrativa- con cui il governo Conte ha
deciso di intervenire nel campo del “riconoscimento della protezione
internazionale” e “delle forme di tutela complementare”.
Il preannunciato “giro di vite”
del ministro dell’Interno Matteo Salvini è confermato in tutta la sua durezza.
Quindici articoli che riguardano materie diverse: dall'”immigrazione” alla
“protezione internazionale”, dalla “cittadinanza” alla “giustizia”. Il punto di
partenza è il contrasto al “possibile ricorso strumentale alla domanda di
protezione internazionale”. Un approccio che però è smentito dai fatti:
sommando agli esiti positivi delle Commissioni territoriali i tassi di
accoglimento risultanti dalla rilevazione statistica del ministero della
Giustizia relativi al 2017 -come ha spiegato in più di un’occasione Monia
Giovannetti, responsabile del Dipartimento studi e ricerche di
Cittalia-Fondazione Anci-, si può stabilire che in definitiva sono almeno 65 su
100 le persone alle quali viene riconosciuta una qualche forma di protezione al
termine dei procedimenti giudiziari. Altro che “i rifugiati veri sono 7 su
100”, come va dicendo Salvini.
In forza di questi deboli
assunti, il governo intende perciò cancellare “di fatto” il permesso di
soggiorno per motivi umanitari (permesso che ha interessato circa il 28% del
totale dei casi esaminati nei primi cinque mesi del 2018), introducendo al loro
posto “casi speciali” di tutela anche per chi dovesse trovarsi “in condizioni
di salute di eccezionale gravità”. “Circoscrivendo” così l’attività delle
Commissioni territoriali al solo “riconoscimento della protezione
internazionale”. “Si tratta di una riforma che spazza via il testo
dell’articolo 5 comma 6 del Testo unico sull’immigrazione in vigore da
vent’anni (1998) -segnala Gianfranco Schiavone di Asgi- aprendo seri problemi
in relazione all’effettivo rispetto (nel caso di approvazione della proposta
governativa) del diritto d’asilo come concepito dall’articolo 10 della
Costituzione”. La durata massima del trattenimento dei migranti nei Centri di
permanenza per il rimpatrio (Cpr) è raddoppiata: da tre (fino) a sei mesi
(intervento dai costi elevatissimi). Ma tra le novità più preoccupanti spicca
lo stravolgimento dell’attuale percorso di accoglienza e protezione per i
richiedenti asilo. L’odierna filiera che prevede il “transito” di questi dai
centri emergenziali (Cas) al più strutturato sistema di protezione dello Sprar,
è del tutto rovesciata. Secondo la legge in vigore (il decreto legislativo
142/2015), infatti, una volta fatta la richiesta di protezione internazionale,
il migrante dovrebbe essere “trasferito nelle strutture” dello Sprar. E solo
nel caso in cui non ci fosse posto, questo dovrebbe restare nei centri
governativi per “il tempo strettamente necessario al trasferimento”.
Secondo il governo, invece, i
richiedenti asilo potranno trovare accoglienza “esclusivamente” nei centri di
accoglienza straordinaria. E quei richiedenti che si dovessero trovare già
nello Sprar -ovvero il 40% dei 36mila posti, attualmente- sarebbero poi
“progressivamente trasferiti” nelle strutture ad hoc. Sono state previste
ulteriori risorse per i rimpatri con la “non esclusione” che il trattenimento
dei cittadini di Paesi terzi possa essere disposto “in luoghi diversi da quelli
all’uopo destinati”. Ampliato il “catalogo di reati” che destano “allarme
sociale” e che, in caso di condanna definitiva, costituiscono motivo di
“diniego o di revoca” dello status di rifugiato e di quello di beneficiario di
protezione sussidiaria.
A una “procedura accelerata di frontiera” per
la valutazione della domanda si riferisce l’articolo 8, destinato a colpire i
migranti richiedenti asilo “fermati per avere eluso o tentato di eludere i
controlli di frontiera”.
E ancora all’articolo 9 è prevista
per i richiedenti sottoposti a procedimento penale per reati che in caso di
condanna definitiva possano comportare il “diniego della protezione
internazionale”, la “sospensione dell’esame della domanda di protezione e
l’obbligo di lasciare il territorio nazionale”. “Entro dodici mesi dalla
sentenza definitiva di assoluzione, il richiedente potrà chiedere la riapertura
del procedimento sospeso”, riporta la relazione.
L’articolo 12 della bozza stabilisce inoltre
che il permesso di soggiorno per richiesta asilo non possa più consentire
l’iscrizione all’anagrafe. Motivazioni? “La precarietà del permesso per
richiesta asilo” e la “necessità di definire preventivamente la condizione
giuridica del richiedente”.
Il paradosso è che la notizia
della bozza è giunta nel pieno della summer school di “Europasilo”, rete
nazionale per il diritto d’asilo, in corso a Bologna dal 6 all’8 settembre e
realizzata in collaborazione con il Servizio Centrale dello Sprar. Il titolo
della tre giorni rivolta principalmente a operatori del settore è proprio
“Accogliere come”.
“Non vi do buone notizie”, ha
esordito Daniela Di Capua, direttrice del Servizio Centrale Sprar, nella “Sala
20 maggio 2012” della Regione Emilia-Romagna, gremita e di colpo ammutolita.
“Quello che mi colpisce e preoccupa -ha aggiunto- è che fino a un anno fa
potevamo raccontare la storia dello Sprar come una storia di grandissima e
rapidissima evoluzione. Dalle poche migliaia di posti del 2013, infatti, siamo
giunti agli attuali 36mila. Un risultato positivo frutto di una scelta e di una
consapevolezza dell’efficacia di un modello di accoglienza qualitativa. Nessuno
aveva mai messo in discussione ciò che facciamo e abbiamo fatto. Negli ultimi
mesi però è cambiato tutto. Il primo forte segnale di cambiamento del clima è
stata la mancata pubblicazione da parte del ministero dell’Interno della
graduatoria dei progetti Sprar, pur prevista per legge entro il primo luglio.
Il Viminale si è limitato a dire ‘non ci sono risorse’ ma di fatto è stato
scelto di non riconoscere nuove proposte di progetti di accoglienza o gli
stessi processi di acquisizione di progetti di accoglienza, il che prescinde
dalla disponibilità di risorse finanziarie”. Poi è arrivata la bozza del
decreto. “Stando alla versione in circolazione, lo Sprar potrà accogliere solo
titolari di protezione internazionale -riflette Di Capua-. In questo modo si
apre uno scenario inquietante di esclusione dei richiedenti asilo e dei
titolari di protezione umanitaria, con pesanti conseguenze sia per gli stessi
sia per i comuni e i territori. Noi oggi abbiamo tantissimi ‘umanitari’, la
maggior parte, e ancora molti richiedenti asilo. Circa il 60/70% dei presenti
in totale”. E il tutto mentre viene “cancellata la previsione di una costante e
regolare programmazione per l’ingresso di nuovi Comuni in quello che sarà l’ex
Sprar” (Schiavone). La tesi di fondo è che non c’è bisogno di accedere più al
sistema di protezione perché non ci sarà bisogno di posti.
Il tono di Di Capua è
preoccupato. “Quello che lascia interdetti è il consenso che dà forza a una
iniziativa politica come questa. Accontentarsi dello slogan protettivo e
rassicurante ha ormai cancellato il tema dei diritti e del rispetto dei
diritti, che sembra aver assunto un rilievo ininfluente e indifferente”.
“Qualora lo straniero abbia compiuto atti di
particolare valore civile […] il ministro dell’Interno, su proposta del
prefetto competente, autorizza il rilascio di uno speciale permesso di
soggiorno, salvo che ricorrano motivi per ritenere che lo straniero risulti
pericoloso per l’ordine pubblico e la sicurezza dello Stato” (dall’articolo 1
della bozza di decreto)
“Questa bozza di decreto
rappresenta una profonda riforma dell’intero sistema di accoglienza -ha
chiarito Gianfranco Schiavone, vicepresidente di Asgi e referente di
Europasilo-. Si interviene sul decreto legislativo 142 e sul testo unico
sull’immigrazione. Il sistema è stato ribaltato nelle sue finalità. Non vi è
più l’assorbimento dei Cas nello Sprar ma il contrario. I sistemi tornano a
essere due in questa proposta: l’accoglienza dei richiedenti nei CAS, i
titolari altrove. L’ipotesi di veloce trasferimento nel sistema unico di
protezione non c’è più e i richiedenti rimangono nei CAS. La protezione
umanitaria non c’è più e la dicitura è cancellata in favore della dizione ‘casi
speciali’, che evoca stagioni tristi. Dunque non è più nemmeno previsto un
bando Sprar a cadenza regolare perché l’eventuale accesso alla rete, stavolta
nelle sue finalità, diviene una ipotesi a totale discrezione dell’esecutivo. Lo
Sprar, che non si chiamerà più tale e non svolgerà più le stesse funzioni, non
è più il sistema unico di accoglienza previsto dalla norma vigente ma diventa
un sistema residuale dentro un sistema complessivo che ha cambiato pelle: i
centri per i richiedenti asilo tornano a funzionare come luoghi parcheggio, a
scapito degli standard di qualità dell’accoglienza. Uno stravolgimento di
scenario che rompe l’evoluzione degli ultimi 17 anni”.
Schiavone si è poi rivolto agli
enti locali e ai gestori in sala. “Nessuno pensi di essere al riparo. Questo
intervento prefigura la chiusura di progetti avviati, la modifica profonda
dell’operato dello Sprar, la fine dell’allargamento della rete e così via. È il
momento di fare qualcosa per evitare questo pauroso ritorno al passato, pur
nella ristrettezza degli spazi di azione politica”.
Nella giornata di venerdì 7
settembre è prevista una riunione tra i ministeri competenti sulla bozza. Al
tavolo non è stato invitato l’Alto commissariato delle Nazioni Unite per i
rifugiati (UNHCR).

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